Art. 3
Strategia
In vigore dal 7 apr 2009
Strategia
1. Gli Stati membri che intendono istituire un programma «Frutta nelle scuole» definiscono la strategia di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. La strategia non contempla i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento. Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.
Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del programma «Frutta nelle scuole».
3. Gli Stati membri illustrano nella strategia in che modo garantiscono il valore aggiunto del loro programma, in particolare qualora la strategia consenta il consumo dei pasti scolastici abituali insieme ai prodotti finanziati a titolo del programma. Descrivono inoltre le misure di controllo previste dalla strategia.
4. Gli Stati membri illustrano nella strategia le misure d'accompagnamento che intendono adottare per garantire la riuscita del programma. Tali misure possono consistere nel mirare a far scoprire i prodotti ortofrutticoli al gruppo bersaglio o nel sensibilizzarlo ad abitudini alimentari sane, ad esempio attraverso la creazione di siti web, l'organizzazione di visite ad aziende agricole o attività di giardinaggio.
5. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere a quale livello geografico e amministrativo intendono attuare il programma «Frutta nelle scuole». Se decidono di attuare più di un programma delineano una strategia per ciascuno di essi. Lo Stato membro che attua vari programmi può istituire un quadro di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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