Art. 4
Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti da esse derivati
In vigore dal 7 apr 2009
Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti da esse derivati
1. Gli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il 1o agosto e il 31 luglio di uno o più anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo.
2. Gli Stati membri in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vigono già programmi a favore del consumo di frutta nelle scuole o altri programmi di distribuzione nelle scuole di prodotti che includono la frutta beneficiano degli aiuti comunitari alle condizioni indicate nell'articolo 103 octies bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Essi notificano alla Commissione la propria strategia entro il termine di cui al paragrafo 1.
3. Nell'allegato II del presente regolamento figura la ripartizione indicativa degli aiuti comunitari per Stato membro, stabilita in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione valuta almeno ogni tre anni se l'allegato II continua ad essere compatibile con i suddetti criteri.
4. Gli aiuti comunitari riservati agli Stati membri che non hanno notificato la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo indicato nel paragrafo 1, o che hanno richiesto solo parte della quota loro assegnata inizialmente, sono ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che abbiano comunicato alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 1, la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore degli aiuti comunitari ad essi inizialmente attribuiti.
La ridistribuzione degli aiuti comunitari di cui al primo comma è effettuata in proporzione all'assegnazione iniziale allo Stato membro, calcolata in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto comunitario assegnato ai singoli Stati membri entro il 31 marzo dell'anno in cui ha inizio il periodo di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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