Art. 6

Condizioni generali per la concessione degli aiuti

In vigore dal 7 apr 2009
Condizioni generali per la concessione degli aiuti 1.   Gli Stati membri provvedono a che gli aiuti previsti nella loro strategia siano distribuiti ai richiedenti che hanno presentato alle rispettive autorità competenti una domanda d'aiuto valida. La domanda d'aiuto è valida solo se presentata da un richiedente che è stato riconosciuto a tale scopo dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti. 2.   Gli Stati membri possono selezionare i richiedenti tra i seguenti organismi: a) istituti scolastici; b) autorità scolastiche responsabili per i prodotti distribuiti ai bambini che frequentano gli istituti di loro competenza; c) fornitori e/o distributori dei prodotti; d) organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche; e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato che gestisce: i) la distribuzione agli istituti scolastici di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito di un programma «Frutta nelle scuole» istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme; ii) la valutazione e/o la comunicazione.
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