Art. 6
Condizioni generali per la concessione degli aiuti
In vigore dal 7 apr 2009
Condizioni generali per la concessione degli aiuti
1. Gli Stati membri provvedono a che gli aiuti previsti nella loro strategia siano distribuiti ai richiedenti che hanno presentato alle rispettive autorità competenti una domanda d'aiuto valida. La domanda d'aiuto è valida solo se presentata da un richiedente che è stato riconosciuto a tale scopo dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti.
2. Gli Stati membri possono selezionare i richiedenti tra i seguenti organismi:
a)
istituti scolastici;
b)
autorità scolastiche responsabili per i prodotti distribuiti ai bambini che frequentano gli istituti di loro competenza;
c)
fornitori e/o distributori dei prodotti;
d)
organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche;
e)
qualsiasi altro organismo pubblico o privato che gestisce:
i)
la distribuzione agli istituti scolastici di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito di un programma «Frutta nelle scuole» istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme;
ii)
la valutazione e/o la comunicazione.
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