Art. 7
Condizioni generali per il riconoscimento dei richiedenti
In vigore dal 7 apr 2009
Condizioni generali per il riconoscimento dei richiedenti
Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente:
a)
destinare i prodotti finanziati nel quadro del programma «Frutta nelle scuole», istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme, esclusivamente al consumo da parte dei bambini che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;
b)
rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai bambini di cui all' o che l'aiuto è stato versato per prodotti non ammessi a beneficiarne ai sensi del presente regolamento;
c)
in caso di frode o negligenza grave, pagare un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto;
d)
mettere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;
e)
sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'autorità competente dello Stato membro, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.
Gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento ad ulteriori impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente.
Storico versioni
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