Art. 8
Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti
In vigore dal 7 apr 2009
Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti
Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a e), il richiedente s'impegna per iscritto, oltre a rispettare le condizioni indicate all', a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle autorità scolastiche, i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o forniti.
Storico versioni
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