Art. 10

Domande di aiuto

In vigore dal 7 apr 2009
Domande di aiuto 1.   Le domande di aiuto sono effettuate secondo le modalità indicate dall'autorità competente dello Stato membro e includono almeno le informazioni seguenti: a) i quantitativi distribuiti; b) il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione dell'istituto scolastico o dell'autorità scolastica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a) e c) il numero di bambini che frequentano l'istituto scolastico facente parte del gruppo bersaglio individuato nella strategia dello Stato membro. 2.   Gli Stati membri specificano la frequenza per la presentazione delle domande secondo i termini enunciati nella loro strategia, fissando periodi comunque non superiori a 5 mesi. Se il programma si svolge per più di sei mesi nel periodo di cui all', paragrafo 1, il numero complessivo delle domande d'aiuto per periodo è almeno tre. 3.   Salvo forza maggiore, per essere valida la domanda di aiuto è correttamente compilata e presentata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce. 4.   Gli importi indicati nella domanda sono comprovati da documenti giustificativi tenuti a disposizione delle autorità competenti. Tali documenti indicano il prezzo dei prodotti forniti e sono quietanzati o accompagnati dalla prova del pagamento.
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