Art. 12

Controllo e valutazione

In vigore dal 7 apr 2009
Controllo e valutazione 1.   Gli Stati membri controllano l'attuazione del loro programma «Frutta nelle scuole» su base annuale. Il controllo si fonda sui dati da fornire in virtù dagli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli . Gli Stati membri pongono in essere strutture ed elaborano formulari atti a garantire un controllo regolare dell'attuazione del programma. 2.   Gli Stati membri esaminano l'attuazione del loro programma «Frutta nelle scuole» e ne valutano l'efficacia. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di valutazione relativo al periodo dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. Per i periodi successivi, gli Stati membri valutano l'attuazione del programma almeno ogni cinque anni e ne notificano i risultati ogni cinque anni a partire dal suddetto termine. 3.   Se uno Stato membro non notifica i risultati del proprio esercizio di valutazione entro il termine indicato nel paragrafo 2 oppure ogni cinque anni a partire da tale termine, l'importo dell'aiuto successivo assegnato è ridotto come segue: a) 5 % dell'importo se il ritardo è inferiore o pari a un mese; b) 10 % dell'importo se il ritardo è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi. Qualora il superamento del termine di cui al primo comma sia superiore a due mesi, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.
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Controllo e valutazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/288) — Testo vigente | Portale Normativo