Art. 13

Controlli e sanzioni

In vigore dal 7 apr 2009
Controlli e sanzioni 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Esse comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, accompagnata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8. 2.   Le verifiche amministrative si effettuano su tutte le domande di aiuto e comprendono il controllo dei documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri relativi alla consegna dei prodotti. Le verifiche amministrative sono accompagnate da controlli in loco riguardanti in particolare i seguenti aspetti: a) la contabilità di cui all', compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari; b) l'utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità alle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità. 3.   Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti di cui all'. Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli sono effettuati presso i locali di cinque richiedenti. Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, il controllo verte sulla totalità dei richiedenti. 4.   I controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1o agosto al 31 luglio e investono un periodo costituito da almeno i dodici mesi precedenti. 5.   I richiedenti sottoposti ai controlli in loco sono selezionati dall'autorità di controllo competente tenendo nel debito conto le diverse zone geografiche e sulla base di un'analisi dei rischi che prenda in considerazione, in particolare, il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato. L'analisi dei rischi tiene inoltre conto dei diversi importi di aiuto interessati e delle diverse categorie di richiedenti indicate all', paragrafo 2. 6.   Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all', paragrafo 2, lettere da b) a e), il controllo in loco svolto presso i locali dello stesso è integrato da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici figuranti nel registro del richiedente, qualora quest'ultimo numero sia maggiore. 7.   È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. 8.   Dopo ciascun controllo in loco l'autorità di controllo competente redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati. Detta relazione consta delle seguenti parti: a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni: i) il programma, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti contemplati dal programma «Frutta nelle scuole», gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti; ii) i responsabili presenti; b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni: i) i documenti verificati; ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti; iii) osservazioni e risultati. 9.   Per il recupero di importi indebitamente versati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 73, paragrafi 1, 3, 4 e 8, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3). 10.   Fatte salve le disposizioni dell', in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile, il richiedente, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti in conformità al paragrafo 9 del presente articolo, paga un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.
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