Art. 15
Notifiche
In vigore dal 7 apr 2009
Notifiche
1. Gli Stati membri effettuano le notifiche di cui all', paragrafi 1 e 2, alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo indicato all', paragrafo 1. Le notifiche sono inviate per e-mail all'indirizzo AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu in un formato da stabilirsi dalla Commissione.
A partire dal 2010 gli Stati membri notificano alla Commissione su base annua, dopo la scadenza del periodo di cui all', paragrafo 1, ed entro il 30 novembre dell'anno in cui termina il suddetto periodo:
a)
l'esito dell'esercizio di controllo, nel caso sia previsto ai sensi dell';
b)
i controlli in loco condotti a norma degli e i relativi risultati.
2. La forma e il contenuto delle notifiche di cui al paragrafo 1 sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Detti modelli possono essere utilizzati solo dopo che il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli sia stato informato.
3. La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l'esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.
4. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all' comunica tempestivamente alla Commissione la nuova strategia, per e-mail, all'indirizzo indicato al paragrafo 1, primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:288:oj#art-15