Art. 9

Sospensione e ritiro del riconoscimento

In vigore dal 7 apr 2009
Sospensione e ritiro del riconoscimento Qualora si constati che un richiedente non soddisfa più una delle condizioni di cui agli o qualsiasi altro obbligo incombentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o revocato, a seconda della gravità dell'inadempienza. Queste misure non si applicano in caso di forza maggiore o se lo Stato membro accerta che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima. In caso di revoca, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell'interessato, non prima che siano trascorsi dodici mesi.
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