Art. 11
Pagamento dell'aiuto
In vigore dal 7 apr 2009
Pagamento dell'aiuto
1. Per quanto concerne i fornitori, le organizzazioni o gli organismi di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a e), l'aiuto è pagato unicamente:
a)
dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati oppure
b)
in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto, dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento oppure
c)
se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi consegnati ai fini del presente regolamento sono stati pagati.
2. Il pagamento dell'aiuto viene eseguito dall'autorità competente entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda correttamente compilata e valida. Gli Stati membri determinano la forma e il contenuto di una domanda d'aiuto ritenuta valida.
3. Qualora il superamento del termine di cui all', paragrafo 3, sia inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del:
a)
5 % dell'importo se il superamento è inferiore o pari a un mese;
b)
10 % dell'importo se il superamento è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.
Qualora il superamento del termine di cui all', paragrafo 3, sia superiore a due mesi, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.
Storico versioni
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