Art. 5
Costi ammissibili
In vigore dal 7 apr 2009
Costi ammissibili
1. I seguenti costi sono ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:
a)
costi per la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti da esse derivati contemplati dal programma «Frutta nelle scuole» di cui all', paragrafo 1, e distribuiti agli istituti scolastici.
b)
costi correlati, ovvero i costi che scaturiscono direttamente dall'attuazione di un programma «Frutta nelle scuole» e che includono unicamente:
i)
i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzatura, se previsto nella strategia;
ii)
i costi per il controllo e la valutazione di cui all', che sono direttamente connessi al programma «Frutta nelle scuole»;
iii)
i costi per la comunicazione, nei quali rientrano i costi per il manifesto di cui all', paragrafo 1.
Se fatturati separatamente, i costi per il trasporto e la distribuzione dei prodotti contemplati dal programma «Frutta nelle scuole» non superano il 3 % del costo dei prodotti.
Qualora i prodotti siano forniti gratuitamente agli istituti scolastici, gli Stati membri possono accettare le fatture per il trasporto e la distribuzione a condizione che non superino il massimale stabilito nelle loro strategie.
I costi per la comunicazione di cui al primo comma, lettera b), punto iii), non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti comunitari.
2. L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e iii), costituisce un importo fisso ed è soggetto ad un massimale non superiore al 5 % dell'aiuto comunitario assegnato allo Stato membro, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all', paragrafo 4.
Per l'anno in cui si effettua l'esercizio di valutazione a norma dell', l'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii), non è superiore al 10 % dell'aiuto comunitario assegnato allo Stato membro l'anno in cui ha luogo la valutazione, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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