Art. 18

Disposizioni in materia di registrazione

In vigore dal 6 apr 2009
Disposizioni in materia di registrazione 1.   Oltre a conformarsi agli del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), il comandante di una nave da cattura comunitaria di cui all’ del presente regolamento annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato II. 2.   Il comandante di una nave da cattura comunitaria impegnata in un’operazione di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari: a) per quanto riguarda la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie: i) il nome della nave e l’indicativo internazionale di chiamata; ii) la data e l’ora della cattura e del trasferimento; iii) il luogo della cattura e del trasferimento (longitudine/latitudine); iv) il quantitativo di catture salpate a bordo e il quantitativo di catture trasferite in gabbie; v) il quantitativo di catture imputato al contingente individuale; vi) il nome del rimorchiatore e il suo numero ICCAT; b) per quanto riguarda le altre navi da cattura che non partecipano al trasferimento del pesce: i) il loro nome e indicativo internazionale di chiamata; ii) la data e l’ora della cattura e del trasferimento; iii) il luogo della cattura e del trasferimento (longitudine/latitudine); iv) il fatto che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie; v) il quantitativo di catture imputato ai contingenti individuali; vi) il nome e il numero ICCAT della nave da pesca di cui alla lettera a); vii) il nome del rimorchiatore e il suo numero ICCAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:302:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo