Art. 20

Dichiarazioni di cattura

In vigore dal 6 apr 2009
Dichiarazioni di cattura 1.   Il comandante di una nave da cattura con reti a circuizione o di un’altra nave da cattura di lunghezza superiore a 24 m che pratica la pesca attiva del tonno rosso trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, per via elettronica o con altri mezzi e secondo il modello figurante nell’allegato IV, ovvero secondo modello equivalente, una dichiarazione di cattura giornaliera comprendente almeno informazioni sul numero di registro ICCAT, sulla denominazione della nave, sull’inizio e la fine del periodo, sul quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero), e sulla data e sul luogo (latitudine e longitudine) delle catture. 2.   Il comandante di una nave da cattura non contemplata al paragrafo 1 trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura settimanale comprendente almeno informazioni sul numero di registro ICCAT, sulla denominazione della nave, sull’inizio e la fine del periodo, sul quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero), e sulla data e sul luogo (latitudine e longitudine) delle catture secondo il modello figurante nell’allegato IV, ovvero secondo modello equivalente. La dichiarazione di cattura è trasmessa al più tardi entro le ore dodici di lunedì con le catture effettuate nella settimana precedente, avente termine alle ore ventiquattro GMT della domenica. Tale dichiarazione comprende informazioni sul numero di giorni in mare trascorsi nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dall’inizio della pesca o dall’ultima dichiarazione settimanale. 3.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri le trasmettono sollecitamente alla Commissione su supporto informatico ed assicurano di fornire sollecitamente alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali di tutte le navi da cattura su supporto informatico, secondo il formato figurante nell’allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato ICCAT con frequenza settimanale secondo il formato figurante nell’allegato IV. 4.   Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di tonno rosso catturati nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
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Dichiarazioni di cattura (Art. 20 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo