Art. 21

Sbarchi

In vigore dal 6 apr 2009
Sbarchi 1.   In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave da pesca comunitaria di cui all’ del presente regolamento o il suo rappresentante notificano, almeno quattro ore prima della prevista ora di arrivo in porto, alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, le informazioni di seguito indicate: a) orario previsto di arrivo; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; c) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate. 2.   Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutti i preavvisi di sbarco dell’anno in corso. 3.   Entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco le autorità dello Stato membro di approdo trasmettono un rapporto di sbarco all’autorità dello Stato di bandiera della nave. 4.   Dopo ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco i comandati delle navi da cattura comunitarie presentano una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui ha luogo lo sbarco e al proprio Stato membro di bandiera. Il comandante della nave da cattura autorizzata è responsabile dell’esattezza della dichiarazione, che indica perlomeno i quantitativi di tonno rosso sbarcati e il luogo in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate e non stimate.
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Sbarchi (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo