Art. 22
Operazioni di trasferimento
In vigore dal 6 apr 2009
Operazioni di trasferimento
1. Prima di effettuare un’operazione di trasferimento in gabbie rimorchiate, il comandante di una nave da cattura trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera una notifica preventiva di trasferimento indicante i dati seguenti:
a)
nome della nave da cattura e numero di registro ICCAT;
b)
orario previsto di trasferimento;
c)
quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;
d)
informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo;
e)
nome del rimorchiatore ricevente, numero di gabbie rimorchiate e numero di registro ICCAT.
2. L’operazione di trasferimento può avere inizio solo con la previa autorizzazione dello Stato di bandiera della nave da cattura. Lo Stato membro di bandiera informa il comandante della nave da cattura che il trasferimento non è autorizzato e che deve procedere al rilascio in mare del pesce se, all’atto del ricevimento della notifica preventiva di trasferimento, ritiene che:
a)
la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente sufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento;
b)
il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile;
c)
la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso; oppure
d)
il rimorchiatore dichiarato per ricevere il trasferimento del pesce non è iscritto nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca di cui all’ o non è dotato di sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).
3. Il comandate di una nave da cattura compila e trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, una volta ultimata l’operazione di trasferimento al rimorchiatore, la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il formato figurante nell’allegato III.
4. La dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce durante il trasporto verso l’allevamento o un porto designato.
5. L’autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato di bandiera non pregiudica l’autorizzazione dell’operazione di ingabbiamento di cui all’.
6. Il comandante della nave da cattura che effettua il trasferimento di tonno rosso provvede affinché tutte le attività di trasferimento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua.
7. L’osservatore regionale dell’ICCAT a bordo della nave da cattura, di cui al programma di osservazione regionale dell’ICCAT definito all’allegato VII, registra le attività di trasferimento svolte e riferisce al riguardo, verifica la posizione della nave da cattura mentre è impegnata nell’operazione di trasferimento, osserva e stima le catture trasferite e verifica i dati inseriti nella notifica preventiva di trasferimento di cui al paragrafo 2 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui al paragrafo 3.
L’osservatore regionale dell’ICCAT controfirma la notifica preventiva di trasferimento e la dichiarazione di trasferimento ICCAT. Egli verifica che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia compilata correttamente e trasmessa al comandante del rimorchiatore.
8. L’operatore della tonnara compila e trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, una volta ultimata l’operazione di trasferimento alla nave, la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il formato figurante nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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