Art. 24
Operazioni di ingabbiamento
In vigore dal 6 apr 2009
Operazioni di ingabbiamento
1. Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07 sull’allevamento del tonno rosso.
2. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda.
3. Prima di ogni operazione di ingabbiamento l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dalle navi da cattura battenti tale bandiera.
Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture informa l’autorità competente dello Stato membro dell’azienda di ingrasso o di allevamento o la PCC di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che:
a)
la nave che ha dichiarato le catture disponeva di un contingente individuale insufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento;
b)
il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; oppure
c)
la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.
4. L’operazione di ingabbiamento può aver inizio solo con la previa autorizzazione dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della PCC di bandiera.
5. Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento del tonno rosso prende i provvedimenti necessari per vietare la messa in gabbia a fini di allevamento o di ingrasso di tonno rosso non accompagnato dalla documentazione precisa, completa e convalidata richiesta dall’ICCAT.
6. Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento del tonno rosso provvede affinché le attività di ingabbiamento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua. Tale requisito non si applica quando le gabbie sono fissate direttamente al sistema di ormeggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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