Art. 23
Trasbordo
In vigore dal 6 apr 2009
Trasbordo
1. In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Prima dell’entrata in porto il comandante della nave ricevente o un suo rappresentante trasmette, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare le informazioni di seguito indicate:
a)
data, orario e porto previsti di arrivo;
b)
quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;
c)
il nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e il suo numero nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
d)
il nome della nave da pesca ricevente e il suo numero nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
e)
il quantitativo del tonno rosso da trasbordare e la zona geografica di cattura dello stesso.
3. Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.
4. Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca che effettua il trasbordo trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:
a)
quantitativi di tonno rosso da trasbordare;
b)
data e porto di trasbordo;
c)
nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso;
d)
zona geografica in cui sono state effettuate le catture di tonno rosso.
5. L’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo:
a)
procede all’ispezione della nave da pesca ricevente al suo arrivo e ne esamina il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo;
b)
trasmette all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca che effettua il trasbordo la documentazione relativa al trasbordo entro 48 ore dalla conclusione dello stesso.
6. I comandanti delle navi da pesca comunitarie compilano una dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi da pesca battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell’allegato III.
Storico versioni
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