Art. 14
Registrazione delle navi
In vigore dal 6 apr 2009
Registrazione delle navi
1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione per via elettronica, almeno 45 giorni prima dell’inizio delle campagne di pesca di cui all’, nel formato stabilito negli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall’ICCAT (Guidelines for submitting data and information required by ICCAT):
a)
l’elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo mediante il rilascio di una speciale autorizzazione di pesca;
b)
l’elenco di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) battenti la propria bandiera autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
In un determinato anno civile una nave da pesca può essere inserita in uno solo degli elenchi di cui al presente paragrafo.
2. Eventuali modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 durante un anno civile sono accettate solo se la nave da pesca notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente la Commissione, fornendo:
a)
tutti i particolari sulla nave da pesca/sulle navi da pesca sostitutive di cui al paragrafo 1;
b)
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al segretariato dell’ICCAT, in modo che tali navi possano essere iscritte nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso.
4. Fatto salvo l’, alle navi da pesca comunitarie non iscritte nei registri ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
5. L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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