Art. 12
Pesca ricreativa
In vigore dal 6 apr 2009
Pesca ricreativa
1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi a fini di pesca ricreativa.
2. Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare.
3. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.
4. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e trasmettono alla Commissione i dati dell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
5. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame.
Storico versioni
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