Art. 13
Pesca sportiva
In vigore dal 6 apr 2009
Pesca sportiva
1. Gli Stati membri disciplinano la pesca sportiva, in particolare rilasciando autorizzazioni di pesca alle navi a fini di pesca sportiva.
2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi.
3. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e trasmettono alla Commissione i dati dell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
4. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame.
Storico versioni
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