Art. 15

Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

In vigore dal 6 apr 2009
Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate, in virtù di un’autorizzazione di pesca speciale, a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Nell’elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro. 2.   La Commissione trasmette l’elenco al segretariato dell’ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso. 3.   Alle tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere, trasferire o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 4.   L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica mutatis mutandis.
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