Art. 17

Porti designati

In vigore dal 6 apr 2009
Porti designati 1.   Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o i trasbordi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso. Ai fini della designazione di un porto lo Stato membro di approdo specifica i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo. Lo Stato membro di approdo assicura copertura totale in materia di ispezione durante tutte le ore di sbarco e in tutti i luoghi di sbarco e di trasbordo. 2.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT anteriormente al 1o marzo di ogni anno. 3.   Alle navi da pesca è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
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Porti designati (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo