Art. 16

Informazioni sulle attività di pesca

In vigore dal 6 apr 2009
Informazioni sulle attività di pesca 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle navi da cattura iscritte nel registro ICCAT di cui all’ che nella campagna precedente hanno praticato la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni sulle navi non contemplate al paragrafo 1 la cui attività di pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è accertata o presunta. 3.   La Commissione trasmette al segretariato dell’ICCAT entro il 1o marzo di ogni anno le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché le informazioni di cui al paragrafo 2.
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Informazioni sulle attività di pesca (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo