Art. 19

Operazioni di pesca congiunta

In vigore dal 6 apr 2009
Operazioni di pesca congiunta 1.   Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato o degli Stati interessati. Ai fini dell’autorizzazione ogni nave da pesca deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso e disporre di un contingente individuale. 2.   All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dalle proprie navi da pesca impegnate in operazioni di pesca congiunta le informazioni seguenti: a) durata; b) identità dei partecipanti; c) contingenti delle singole navi; d) criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture; e e) informazioni sulle aziende di ingrasso o di allevamento di destinazione. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’operazione, le informazioni di cui al paragrafo 2 secondo il modello riportato nell’allegato V. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT e allo Stato di bandiera delle altre navi da pesca partecipanti all’operazione di pesca congiunta almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’operazione.
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Operazioni di pesca congiunta (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo