Art. 6

Misure relative alla capacità di allevamento e di ingrasso

In vigore dal 6 apr 2009
Misure relative alla capacità di allevamento e di ingrasso 1.   La capacità di allevamento e ingrasso del tonno di uno Stato membro è limitata alla capacità di allevamento e ingrasso del tonno di cui dispongono gli allevamenti di tale Stato membro che figuravano nel registro ICCAT degli impianti di allevamento o che erano stati autorizzati e dichiarati all’ICCAT al 1o luglio 2008. 2.   Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso negli allevamenti di uno Stato membro è limitato per il 2010 al quantitativo immesso registrato presso l’ICCAT dagli allevamenti di tale Stato membro nel 2005, 2006, 2007 o 2008. 3.   Ciascuno Stato membro assegna ai propri allevamenti un quantitativo di catture di tonno rosso selvatico nei limiti del quantitativo massimo di cui al paragrafo 2. 4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce la capacità di allevamento e ingrasso del tonno di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti. 5.   Ciascuno Stato membro che pratica l’allevamento o l’ingrasso del tonno elabora un piano di gestione della capacità di allevamento e di ingrasso per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende le informazioni indicate ai paragrafi da 1 a 3. La Commissione presenta all’ICCAT entro il 15 settembre 2009 il piano di gestione comunitario della capacità di allevamento e di ingrasso per il periodo 2010-2013.
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