Art. 4

Condizioni associate alle possibilità di pesca

In vigore dal 6 apr 2009
Condizioni associate alle possibilità di pesca 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2.   Ciascuno Stato membro redige un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 3.   Il piano di pesca annuale specifica in particolare: a) le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri comprese nell’elenco di cui all’ e i contingenti individuali loro assegnati nonché il metodo utilizzato per l’assegnazione dei contingenti e la misura intesa ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali; b) per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e per le tonnare, almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo. 4.   Entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di pesca annuale viene trasmesso alla Commissione europea («la Commissione»). La Commissione trasmette i piani di pesca al segretariato dell’ICCAT entro il 1o marzo di ogni anno. 5.   Ogni eventuale modifica del piano di pesca annuale o del metodo specifico per la gestione del contingente assegnato è trasmessa alla Commissione almeno tredici giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione. La Commissione trasmette tale modifica al segretariato dell’ICCAT almeno dieci giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione. 6.   Lo Stato membro di bandiera adotta le misure previste nel presente paragrafo quando una nave battente la sua bandiera: a) non ha ottemperato al requisito di dichiarazione di cui all’; b) ha commesso un’infrazione di cui all’. Lo Stato membro di bandiera garantisce che un’ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o da parte di un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera quando la nave non si trova in uno dei suoi porti. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. 7.   Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca per tale anno. Tale relazione comprende: a) l’elenco delle navi da cattura effettivamente impegnate in attività di pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; b) le catture di ogni nave da cattura; nonché c) il numero totale di giorni di pesca che ogni nave da cattura ha trascorso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette le relazioni al segretariato dell’ICCAT entro il 15 ottobre di ogni anno. Dal momento che le stagioni di pesca relative a determinati attrezzi chiudono il 15 ottobre, gli Stati membri possono sottoporre in un momento successivo alla Commissione informazioni aggiuntive in merito a tali attività di pesca. 8.   La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di una nave da pesca battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione, e all’autorizzazione della Commissione ICCAT. 9.   Anteriormente al 1o marzo di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni riguardanti la conclusione di tutti gli accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC. 10.   Le informazioni di cui al paragrafo 9 devono contenere i seguenti elementi: a) l’elenco di tutte le navi da pesca che battono bandiera dello Stato membro autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso in base ad accordi commerciali privati; b) il numero unico di registrazione di un peschereccio (CFR) secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (6); c) la durata degli accordi commerciali privati; d) il consenso dello Stato membro interessato all’accordo privato; e) il nome della PCC interessata. 11.   La Commissione invia tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 9 al segretariato dell’ICCAT. 12.   La Commissione garantisce che la percentuale di altri contingenti PCC per il tonno rosso che può essere utilizzata per il noleggio di navi da pesca comunitarie a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (7) non ecceda il 20 % di tali contingenti PCC nel 2009. 13.   Il noleggio di navi da pesca comunitarie per il tonno rosso è vietato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo a partire dal 2010. 14.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il numero di proprie navi da pesca per il tonno rosso noleggiate e la durata del noleggio siano commisurati al contingente assegnato alla nazione di noleggio. 15.   Ciascuno Stato membro assegna un contingente specifico da destinare alla pesca ricreativa e sportiva e ne informa la Commissione prima dell’inizio della campagna di pesca di cui all’, paragrafo 5.
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