Art. 5
Misure relative alla capacità di pesca
In vigore dal 6 apr 2009
Misure relative alla capacità di pesca
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria capacità di pesca sia commisurata al suo contingente.
2. Il numero, e la corrispondente stazza lorda totale, delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso è limitato al numero, e alla corrispondente stazza lorda totale, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Questo limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo e alle altre navi da pesca per tipo di nave.
3. Ai fini del paragrafo 2 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la corrispondente stazza lorda totale delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Questo limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo e alle altre navi da pesca per tipo di nave.
4. Il numero di tonnare di uno Stato membro impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero di tonnare autorizzate da tale Stato membro anteriormente al 1o luglio 2008.
5. Ai fini del paragrafo 4 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro anteriormente al 1o luglio 2008.
6. Il congelamento della capacità di pesca di cui ai paragrafi 2 e 4 può non essere applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che ha bisogno di sviluppare la propria capacità di pesca per utilizzare pienamente il contingente assegnatogli.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, la capacità di pesca di cui ai paragrafi 2 e 4 e all’ è ridotta in modo da eliminare, entro il 2010 e per ciascuno Stato membro, almeno il 25 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato nel 2010.
Ai fini del calcolo della riduzione della capacità di pesca si tiene conto dei tassi di cattura annuali stimati per nave e per attrezzo.
Questo requisito di riduzione può non essere applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca è commisurata al suo contingente.
8. Ai fini del paragrafo 7 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso.
9. Ciascuno Stato membro elabora un piano di gestione della capacità di pesca per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende le informazioni indicate ai paragrafi 2, 4, 6 e 7. La Commissione presenta all’ICCAT entro il 15 settembre 2009 il piano di gestione comunitario della capacità di pesca per il periodo 2010-2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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