Art. 9

Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca

In vigore dal 6 apr 2009
Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca 1.   La taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm. 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti: a) tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate; b) tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini di allevamento; c) tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale. In deroga all’, paragrafo 2, il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate corrisponde al numero di navi da cattura comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico a scopo di allevamento. In deroga all’, paragrafo 2, il numero di navi da cattura corrisponde al numero di navi da cattura comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero massimo di tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo. In deroga all’, paragrafo 2, il numero di navi da cattura corrisponde al numero di navi da cattura comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. 6.   La Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT entro il 30 gennaio di ogni anno il numero delle navi da cattura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 7.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a), b) e c), il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, il numero di navi da cattura stabilito in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5. 8.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), non più del 7 % del contingente comunitario di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm è ripartito fra le navi da cattura autorizzate di cui al paragrafo 3, con un massimo di 100 tonnellate di tonno rosso di taglia non inferiore a 6,4 kg o 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna di lunghezza inferiore a 17 m in deroga al paragrafo 2. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, decide in merito alla ripartizione del contingente comunitario fra gli Stati membri. 9.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, decide in merito alla ripartizione massima del contingente comunitario fra gli Stati membri. 10.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), non più del 2 % del contingente comunitario di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm è ripartito fra le navi da cattura autorizzate di cui al paragrafo 5. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, decide in merito alla ripartizione del contingente comunitario fra gli Stati membri. 11.   Le condizioni specifiche supplementari applicabili al tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e da imbarcazioni con lenze trainate, al tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini di allevamento e al tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano figurano nell’allegato I. 12.   Catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di taglia compresa fra 10 kg o 80 cm e 30 kg sono autorizzate per tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva di tale specie. 13.   La percentuale di cui al paragrafo 12 è calcolata in base alle catture accidentali totali di tonno rosso effettuate dalle suddette navi da cattura, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale. 14.   Le catture accidentali sono detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accidentali di cui al paragrafo 12, che devono essere detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera. 15.   Alle catture accidentali di tonno rosso si applicano gli .
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