Art. 6
In vigore dal 19 mar 2009
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e consegnati all'industria dalle organizzazioni di produttori, nonché il valore dei quantitativi consegnati all'industria, durante ciascun mese nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sei settimane successive al mese di cui trattasi.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VI del presente regolamento.
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