Art. 1

In vigore dal 19 mar 2009
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 entro due mesi dalla data della decisione adottata. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato I del presente regolamento.
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