Art. 2

In vigore dal 19 mar 2009
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 entro i due mesi successivi all'inizio di ogni campagna di pesca. Qualsiasi modifica degli elementi di cui al primo comma è comunicata immediatamente dagli Stati membri alla Commissione. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato II del presente regolamento.
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