Art. 3
In vigore dal 19 mar 2009
Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sette settimane successive al trimestre di cui trattasi.
In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascuna quindicina nelle varie regioni di cui tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le due settimane successive alla quindicina di cui trattasi.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
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