Art. 5

In vigore dal 19 mar 2009
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e immagazzinati, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII, entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.
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