Art. 7
In vigore dal 19 mar 2009
Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'anno considerato, le informazioni che consentono di determinare le spese tecniche relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio di cui agli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VII del presente regolamento.
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