Art. 4
In vigore dal 19 mar 2009
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 che è stato oggetto di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante ciascun trimestre secondo le opzioni di smercio stabilite dall' del regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione (4) entro le otto settimane successive al trimestre di cui trattasi.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
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