Art. 13

Prova particolare di espletamento delle formalità doganali

In vigore dal 12 feb 2009
Prova particolare di espletamento delle formalità doganali In deroga al disposto dell' del regolamento (CE) n. 800/1999 la prova di espletamento delle formalità doganali di importazione non è necessaria per il pagamento della restituzione, a condizione che l'operatore fornisca la prova che una quantità pari almeno a 1 500 tonnellate di prodotti cerealicoli ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave adatta alla navigazione marittima, qualora: a) la restituzione in vigore il giorno di presentazione delle offerte sia differenziata esclusivamente tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e la destinazione «altri paesi terzi», dall'altro; b) l'aggiudicatario abbia prefissato la restituzione più bassa, diversa da quella in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein. Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato I, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all' del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.
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