Art. 14

Prezzi minimi e attribuzione delle offerte

In vigore dal 12 feb 2009
Prezzi minimi e attribuzione delle offerte 1.   Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante segnatamente, per ciascuna offerta, il numero della partita, la quantità offerta, il prezzo offerto nonché le relative maggiorazioni e detrazioni. 2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. 3.   Per quanto concerne le gare per l’esportazione, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.
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Prezzi minimi e attribuzione delle offerte (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/127) — Testo vigente | Portale Normativo