Art. 16
Pagamento dei cereali
In vigore dal 12 feb 2009
Pagamento dei cereali
L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.
I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, per le vendite sul mercato interno, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.
Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nel mese successivo a quello dell'aggiudicazione.
Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.
Storico versioni
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