Art. 15

Informazione degli operatori

In vigore dal 12 feb 2009
Informazione degli operatori L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.
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