Art. 17

Costituzione, svincolo e incameramento di cauzioni

In vigore dal 12 feb 2009
Costituzione, svincolo e incameramento di cauzioni 1.   Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni dei titoli II e III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6). 2.   La cauzione di cui all', paragrafo 3 è svincolata per i quantitativi per i quali: a) l'offerta non è stata accettata; b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto e, nel caso di vendita per l'esportazione, qualora il prezzo pagato risulti inferiore al prezzo minimo da rispettare per la rivendita sul mercato della Comunità a norma dell' sia stata costituita una cauzione pari alla differenza tra tali due prezzi. 3.   La cauzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali: a) è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano o animale; b) è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente all’ e all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999; c) il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008; d) il contratto è stato risolto in conformità dell’, quarto comma. 4.   La cauzione di cui all', paragrafo 3 è incamerata per i quantitativi per i quali: a) è stata incamerata la cauzione costituita per il rilascio del titolo di esportazione; b) salvo forza maggiore, il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'. 5.   Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui al paragrafo 3, lettera b), non sono fornite entro il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:127:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo