Art. 5
Offerte
In vigore dal 12 feb 2009
Offerte
1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui esse si riferiscono.
2. Le offerte presentate non possono essere né modificate né ritirate.
3. Le offerte sono valide soltanto se accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 5 EUR/t.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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