Art. 3

Bando di gara

In vigore dal 12 feb 2009
Bando di gara 1.   Almeno quattro giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, gli organismi d’intervento redigono e pubblicano un bando di gara in cui sono indicati: a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento; b) le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle diverse partite constatate al momento dell’acquisto da parte dell’organismo d’intervento o in occasione dei controlli effettuati successivamente; c) i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori. 2.   Gli organismi d’intervento garantiscono un’adeguata pubblicità del bando di gara, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale. 3.   Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte. 4.   Il bando di gara e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.
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