Art. 2

Apertura delle gare

In vigore dal 12 feb 2009
Apertura delle gare L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Con tale decisione si determinano in particolare: a) i quantitativi oggetto della gara; b) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente. La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tra la data di tale pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.
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