Art. 1
Vendita
In vigore dal 12 feb 2009
Vendita
1. I cereali acquistati dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento qui di seguito denominati «organismi d’intervento» in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmissione sul mercato della Comunità.
2. Ai fini del presente regolamento, per «gara» s’intende il concorso indetto mediante bandi; è dichiarato aggiudicatario di ciascuna partita il concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle conformi alle disposizioni del presente regolamento; il prezzo offerto è almeno uguale al prezzo minimo di vendita fissato dalla Commissione in conformità all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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