Art. 11

Determinazione della durata di validità dei titoli di esportazione

In vigore dal 12 feb 2009
Determinazione della durata di validità dei titoli di esportazione In deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli d'esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
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