Art. 10

Offerte

In vigore dal 12 feb 2009
Offerte 1.   Si può prevedere che le offerte fatte sulla base dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (5) non siano ricevibili. 2.   Le offerte possono essere rifiutate se riguardano partite di meno di 500 t. 3.   Le offerte possono essere condizionate all'attribuzione di quantitativi determinati. 4.   Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all', paragrafo 1. 5.   Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, le offerte sono valide soltanto se accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, nonché da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione in causa. Si considera come «destinazione» l'insieme dei paesi per i quali è stata fissata la stessa aliquota della restituzione o del prelievo all'esportazione.
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