Art. 8
Informazioni della Commissione sullo svolgimento delle gare
In vigore dal 12 feb 2009
Informazioni della Commissione sullo svolgimento delle gare
Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:127:oj#art-8