Art. 8

Informazioni della Commissione sullo svolgimento delle gare

In vigore dal 12 feb 2009
Informazioni della Commissione sullo svolgimento delle gare Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti.
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