Art. 9
Bando di gara
In vigore dal 12 feb 2009
Bando di gara
1. Nel bando di gara di cui all' l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.
L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nella località di cui al primo comma. In casi particolari può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che al trasporto provveda l'organismo d'intervento, alle stesse condizioni.
2. Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, una deroga al paragrafo 1 del presente articolo e concesso, nel caso di esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara.
Ai fini del presente paragrafo, i porti croati di Rijeka (Fiume) e di Split (Spalato) possono essere considerati luoghi di uscita.
3. In caso di gara permanente, l'organismo d'intervento fissa i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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