Art. 18
Comunicazione dei prezzi dei mercati rappresentativi
In vigore dal 12 feb 2009
Comunicazione dei prezzi dei mercati rappresentativi
Per ciascuno dei cereali di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica, entro le 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente.
Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.
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